Associazione Tempo Libero – A.T.L. 
Via Manzoni-Interno spazio Fiera-82018 San Giorgio del Sannio (BN) Italy -

"Tempo Libero- è il complesso delle manifestazioni e delle organizzazioni relative a viaggi e soggiorni compiuti a scopo ricreativo o di istruzione" - In questo termine sono inclusi coloro che viaggiano per: svago, riposo e vacanza, visite ad amici e parenti, motivi di affari e professionali, di salute, religiosi.

 

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

– Associazione “Tempo Libero A. T. L.”-(di seguito A.T.L.)

TITOLO I°- Denominazione – Sede – Durata

Art.1 – Ai sensi dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile e della Legge 01/08/1991 n. 266, è costituita un’Associazione no-profit non riconosciuta, retta dalle norme del presente statuto denominata:

-Associazione –“TEMPO LIBERO”.- A.T.L.

Il presente statuto viene redatto tenendo conto della legge n. 460 del 18/11/1997, della legge 383 del 07/12/2000.

Art.2 – L’Associazione A.T.L. ha sede in San Giorgio del Sannio interno Fiera Industriale, con Delibera del Consiglio Direttivo la sede può essere trasferita altrove e possono essere istituite sedi secondarie ed uffici operativi.

Art.3 – L’Associazione A.T.L. ha durata illimitata. Essa potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II° – Scopo – Oggetto – Attività

Art.4 – L’Associazione A.T.L. ha per oggetto: la promozione del territorio in ambito turistico, e la gestione di iniziative ed attività culturali, artistiche, sportive, assistenziali, formative, protese ad alimentare la partecipazione alla vita sociale e solidarietà sociale, al pluralismo, alla formazione.

L’Associazione A.T.L. non ha fini di lucro e persegue scopi sociali, civili e solidaristici.

L’Associazione A.T.L. riveste la forma giuridica di ente non commerciale senza fini di lucro ed uniforma il presente statuto, i propri regolamenti e le norme di funzionamento interno ai principi e criteri stabiliti dalle norme del codice civile e delle leggi speciali e tributarie vigenti in materia di associazioni no – profit.

L’associazione, A.T.L. pur essendo senza scopo di lucro, in riferimento al turismo, privilegia l’aspetto del turismo sociale rivolgendosi anche, al turismo culturale di gruppo con maggior attenzione alle persone che, per motivi diversi, non possono, a volte, esercitare il diritto alla vacanza.

Durante la vita dell’Associazione A.T.L. non possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta, utili, avanzi di gestione, quote, fondi, riserve o capitale; eventuali proventi dell’attività devono essere reinvestiti nelle iniziative associative o comunque destinati a finalità non lucrative di promozione delle attività inerenti lo scopo sociale.

L’Associazione A.T.L. assicura e stimola la partecipazione attiva degli associati alle attività istituzionali svolte, rivolgendo particolare attenzione per i comportamenti dei soci protesi a valorizzare le attività culturali che coinvolgono il maggior numero di persone.

A tal fine l’Associazione A.T.L. potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune, con strutture proprie o avvalendosi, se del caso, di strutture pubbliche o private, o con esse convenzionate.

L’associazione A.T.L. può partecipare ad iniziative di associazionismo in campo culturale, turistico e sociale, in modo diretto o in collaborazione con altri circoli aziendali o culturali, per l’attività di turismo, l’associazione potrà proporre e realizzare offerte di soggiorni e viaggi nel rispetto della legge regionale sul turismo per le associazioni no-profit;

Nell’ambito delle proprie competenze l’Associazione A.T.L. ricerca momenti di confronto e cooperazione con istituzioni pubbliche e private, con enti locali ed enti culturali, sportivi, turistici e ricreativi, per la realizzazione in comune di iniziative rientranti in progetti globali o nella programmazione delle attività di tempo libero e per quelle che le associazioni possono rappresentare.

 

Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione A.T.L. può anche compiere operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che risultino a tal fine strumentali e di sostegno, purché esse rimangano del tutto secondarie e sussidiarie all’oggetto istituzionale, all’uopo anche avvalendosi di convenzioni o collaborazioni con organismi esterni.

Per la propria attività l’Associazione A.T.L. si avvale in via prevalente dell’opera di volontariato offerta dai propri soci.

L’Associazione, A.T.L. in considerazione della pluralità di fini ed iniziative che può perseguire, può articolare la propria attività organizzandosi in sezioni e sedi distaccate ed in gruppi d’interesse, secondo norme di funzionamento stabilite da regolamenti interni conformi ai principi ed alle norme di legge e del presente statuto.

L’associazione A.T.L. aderisce a Federazioni od associazioni regionali e nazionali di 2° livello di cui si condividano gli scopi sociali.

TITOLO III°- Patrimonio – Entrate

Art.5 – Il patrimonio dell’associazione A.T.L. è costituito da: Quote associative, contributi di enti pubblici o privati, proventi da manifestazioni ed attività gestite, beni mobili ed immobili acquistati dall’associazione o ad essa devoluti da privati o da enti, donazioni, lasciti ed elargizioni di soci e di soggetti pubblici e privati, altri proventi anche derivanti da attività commerciali sussidiarie.

Tali introiti si intendono ricevuti senza alcun vincolo di controprestazione o risultato nei confronti del soggetto concedente.

Le quote associative non rappresentano quote di partecipazione al patrimonio dell’associazione, non sono trasmissibili o rimborsabili. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualunque ragione, il socio non ha diritto alla restituzione di quote versate né al riparto del patrimonio sociale.

TITOLO IV° – Rapporto associativo – Categoria di soci

Art.6 – Possono essere ammessi quali soci dell’Associazione A.T.L. tutti i cittadini residenti nel territorio dello Stato che, in possesso di idonei requisiti morali, civili e sociali, ne facciano espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e siano da questo accettati.

Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, si obbliga a versare le quote ed i contributi previsti ed a mantenere un contegno decoroso all’interno delle strutture della associazione.

Il Consiglio Direttivo decide a suo insindacabile giudizio sull’ammissione dei nuovi soci, dandone comunicazione al richiedente.

Art.7 – Non può essere disposto alcun limite massimo di ammissione di soci né alcun vincolo temporale o operativo al rapporto associativo.

Art.8 – Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno pertanto diritto a partecipare ad ogni manifestazione indetta dalla stessa Associazione.

Possono altresì partecipare alle attività dell’associazione A.T.L. i soci di altre associazioni e/o federazioni, in possesso della tessera federativa nazionale, che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciproca mutualità con l’associazione.

Tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi, devono essere regolarmente iscritti all’associazione, secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art.9 – I soci si distinguono nelle categorie di seguito riportate:

1) Soci fondatori, che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

2) Soci effettivi, ammessi all’Associazione su loro richiesta;

3) Soci familiari, i familiari dei soci fondatori e soci effettivi;

Fermo restando i diritti e doveri spettanti, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto in assemblea, per l’approvazione dei regolamenti e del bilancio, per l’elezione degli organi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

I soci minori di età hanno i medesimi doveri dei soci maggiorenni, salvo il diritto di elettorato attivo e passivo che acquisiscono automaticamente al compimento della maggiore età. 3

Con il pagamento della quota sociale i soci acquisiscono il diritto al rilascio della tessera, che gli permette di usufruire dei servizi e delle attività offerti dall’associazione.

La tessera, e l’associazionismo della categoria di socio, ha validità per l’anno solare in corso.

TITOLO V° – Recesso – Decadenza – Esclusione

Art.10 – I soci cessano di appartenere all’associazione: a) per recesso; b) per esclusione.

Il recesso si verifica quando il socio presenti formale richiesta di dimissione al Consiglio Direttivo. Esso ha effetto solo dopo la sua accettazione da parte del Consiglio e, comunque, con lo scadere dell’esercizio in corso.

Il socio è dichiarato escluso automaticamente quando e inadempiente nel pagamento della quota associativa, o ,dal Consiglio Direttivo, quando sia incorso in gravi atti ed inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o da regolamenti interni o delibere del Consiglio Direttivo, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del suo rapporto associativo.

La decadenza o l’esclusione vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI° – Organi dell’Associazione

Art.11 – Sono organi dell’Associazione A.T.L.:

a) l’assemblea generale dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Consiglio dei Probiviri.

TITOLO VII° – Assemblee

Art.12 – L’Assemblea è l’organo collegiale composto da tutti i soci aventi diritto al voto. Alle sue adunanze possono inoltre assistere familiari dei soci, operatori culturali e sociali ed altri soggetti, su consenso dell’Assemblea, ma senza alcun diritto di voto.

L’Assemblea è l’organo deliberativo supremo dell’Associazione cui sono demandate le decisioni concernenti l’attività diretta al conseguimento dell’oggetto sociale. Essa, inoltre dispone sulle modifiche del presente statuto e sulle istanze;

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso e per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio seguente, entro i termini statuiti.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria e straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo o vi sia la richiesta da parte di almeno un due terzi dei soci, in regola con i versamenti, i quali devono indicare gli argomenti all’ordine del giorno.

Art.13 – L’Assemblea è convocata, entro il 30 maggio, mediante avviso affisso presso la sede sociale e le unità distaccate dell’Associazione, contenere il luogo, il giorno e l’ora della convocazione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art.14 – Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.

Art.15 – L’Assemblea dei soci:

– Approva il bilancio consuntivo e preventivo;

– Nomina, ogni quattro anni, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;

– Delibera su regolamenti interni e sulle decisioni concernenti l’attività associativa volta al conseguimento dell’oggetto sociale.

Art.16 – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.

Le delibere concernenti la nomina di organi sociali vengono adottate a scrutinio segreto, salvo che l’assemblea, a maggioranza, decida per il voto palese.

Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali dell’associazione per almeno 10 giorni successivi alla data dell’assemblea.

TITOLO VIII – Consiglio Direttivo

Art.17 – Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti ed in caso si parità determina la maggioranza il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Art.18 – il Consiglio attua le deliberazioni dell’Assemblea ed ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

In particolare il Consiglio direttivo:

– elegge il Presidente dell’associazione, il responsabile Amministrativo Economo e Organizzativo;

– attua le deliberazioni dell’Assemblea;

– da mandato al responsabile Amministrativo Economo di redigere i verbali, il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso ed il bilancio di previsione dell’esercizio seguente;

– approva i regolamenti interni da portare all’approvazione dell’assemblea;

– decide sull’ammissione di nuovi soci;

– delibera sull’ammontare delle quote associative periodiche o straordinarie;

– dispone sulle forme e le modalità di organizzazione ed attuazione e di partecipazione dei soci alle attività promosse dall’Associazione A.T.L..

Art.19 – Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Il Consiglio si riunisce validamente quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.20 – Al di fuori del naturale termine di durata della carica, il Presidente, i responsabili, singoli Consiglieri cessano della loro carica:

– per dimissioni, presentate al Consiglio Direttivo e da questo accettate;

– per revoca, deliberata dall’Assemblea degli associati sentito l’interessato, quando non esplichi più l’attività associativa inerente alla sua carica o siano intervenuti gravi motivi;

– per decadenza, deliberata dall’Assemblea quando senza giustificati motivi non partecipi ad almeno quattro riunioni consecutive del Consiglio.

Art.21 – Quando, per qualunque causa, un componente del Consiglio cessi dalla carica, il Presidente (o vice, in caso di mancanza), insieme al Consiglio, riunisce l’assemblea in forma straordinaria e, entro 3 mesi, provvederà alla nomina del nuovo Consigliere.

i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima adunanza successiva dell’Assemblea, che provvede a nuova nomina; i Consiglieri cosi nominati rimangono in carica fino alla scadenza originaria degli organi cessati dalla carica.

Nel caso in cui per qualunque motivo venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvedono solo per la ordinaria amministrazione e dispongono senza indugio la convocazione dell’Assemblea, che procede alla nomina di tutti i membri del Consiglio.

Non possono essere delegati i poteri di cui all’art.20, comma 2, dello statuto. 5

TITOLO IX° – Presidenza – Rappresentanza

Art.22 – Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il rappresentante legale. Inoltre:

a) presiede il Consiglio Direttivo e convoca il Consiglio stesso e le assemblee;

b) nomina tra i consiglieri eletti il Vice-Presidente;

c) socio onorario;

d) altri soci

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, per impedimento, o in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

Art.23 – La Presidenza dell’Associazione (e Consiglio Direttivo) dura in carica quattro anni.

Essa è composta da tre membri eletti in assemblea tra i soci Fondatori con i seguenti incarichi: Presidente, Vice Presidente, Responsabile Organizzativo,.

Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, personalmente o a mezzo di procura conferita ad altro soggetto.

TITOLO X – Collegio dei Revisori

Art.24 – L’Assemblea, laddove lo ritenga necessario o opportuno, può nominare un Collegio dei Revisori, composto di tre membri effettivi, di cui uno ha funzione di Presidente, e due supplenti, anche tra non soci.

Ad esso spetta il controllo sull’amministrazione dell’associazione A.T.L., sulla corretta applicazione delle leggi, dello statuto sociale, delle norme e dei principi contabili e fiscali. Il Collegio accerta con cadenza trimestrale la consistenza di cassa e gli adempimenti contabili.

Le sue adunanze sono fatte constatare da processo verbale trascritto su apposito libro e sottoscritto dai membri del Collegio.

In mancanza della nomina del Collegio dei Revisori, l’Associazione A.T.L. per la corretta applicazione della normativa contabile e fiscale, si avvale di un esperto esterno.

Art.25 – La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati alle Federazioni o Enti a cui l’associazione si è affiliata.

TITOLO XI- Esercizi sociali – Bilancio

Art.26 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il terzo mese successivo a tale data il Responsabile Amministrativo Economo, su mandato del Presidente, provvede a redigere il bilancio consuntivo dell’esercizio da cui risulti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione e lo sottopone all’approvazione prima del Consiglio Direttivo e poi dell’Assemblea dei soci.

Entro il penultimo mese antecedente alla chiusura dell’esercizio il Responsabile Amministrativo Economo, su mandato del Presidente, provvede a redigere il bilancio di previsione dell’esercizio seguente in forma di budget economico e finanziario e lo sottopone all’approvazione prima del Consiglio Direttivo e poi dell’Assemblea dei soci.

Copia del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione sono depositati presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data dell’Assemblea che delibera sulla loro approvazione, affinché i soci ne prendano visione. Il bilancio di previsione va approvato entro il 31 gennaio.

TITOLO XII – Scioglimento 6

Art.27 – In caso di scioglimento dell’associazione A.T.L., per qualunque causa, il patrimonio eventualmente residuato sarà devoluto ad altra associazione con analoghe finalità ovvero a scopi di pubblica utilità, mediante delibera dell’assemblea straordinaria e previa audizione dell’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 salva diversa destinazione prevista da future leggi.

TITOLO XIII – Clausola compromissoria – Disposizioni di rinvio.

Art.28 – Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci e associazione A.T.L. saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri: a) il primo nominato da socio; b) il secondo nominato dal Consiglio tra gli altri soci; c) il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli altri soci.

Art.29 – Avverso la decisione del collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell’assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.

Art.30 – Il Consiglio Direttivo approva appositi regolamenti di funzionamento dell’associazione che sono vincolanti per i soci. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile, con particolare riferimento agli. Artt. 36 e seguenti.

Art.31 – Il presente statuto, sue eventuali modificazioni e variazioni nelle cariche sociali saranno comunicati alle federazioni o organismi nazionali cui l’Associazione è affiliata.

 

 

 

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